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Nuove norme per l'iniziativa popolare europea

Il Parlamento europeo approva le norme di applicazione per l’Iniziativa dei cittadini europei (ICE)

Luci e ombre del nuovo regolamento dell’ICE

Dopo le decisioni della Commissione e del Consiglio europeo, il 15 dicembre il Parlamento europeo (PE) ha varato una direttiva per rendere operativo il primo strumento di partecipazione dei cittadini alla politica dell’UE: l’ICE, istituita dal Trattato di Lisbona (Art. 11,4). Non si tratta ancora di una strumento referendario vero e proprio, ma di una „iniziativa popolare agenda", in Italia paragonabile alla proposta di legge di iniziativa popolare. Almeno un milione di cittadini UE, provenienti da un numero minimo di paesi membri, hanno il diritto di invitare la commissione europea ad avviare un’iniziativa legislativa, giacché è la Commissione l’organo che origina le norme europee. La proposta dei cittadini deve essere trattata dagli organi comunitari, ma se la Commissione decidesse di accantonarla, non seguirà nessun tipo di referendum europeo.

In breve, i punti di forza di questa direttiva, stando al giudizio di „Mehr Demokratie" sono questi:

  • La raccolta delle firme sarà possibile anche online. A questo scopo la Commissione UE mette a disposizione die promotori software open source.

  • Una volta raccolto il numero necessario di firme, i promotori ottengono il diritto di essere sentiti in audizione pubblica dal PE, in presenza di un rappresentante della Commissione;

  • Per la raccolta delle firme vale il principio della proporzionalità degressiva, cioè nei paesi membri più piccoli devono essere raccolti relativamente più firme, nei paesi più grandi meno firme.

  • I promotori di un’ICE devono rendere pubbliche le loro fonti di finanziamento.

I lati deboli, per contro, si questa direttiva sull’ICE sono i seguenti:

  • L’ICE non viene registrata se in palese contrasto con i valori fondamentali dell’UE, oppure se il quesito non rientra nelle competenze della Commissione, oppure palesemente poco seria. Queste regole sono troppo vaghe e consentono alla Commissione di bloccare un’ICE senza che ci fosse una verifica legale e approfondita in un momento precedente alla raccolta di tutto il milione di firme.

  • Si prevede che la verifica definitiva dell’oggetto dell’ICE avvenga solo dopo la raccolta del milione di firme richiesto. Perciò, il rischio che un’ICE non venga ritenuta ammissibile, ricade interamente sui promotori.

  • Si prevede che l’ICE sarà attuabile solo a partire dall’inizio del 2012, siccome i paesi membri hanno ancora un anno di tempo per adattare provvedimenti di attuazione.

  • 18 su 27 paesi membri richiedono l’indicazione del numero della carta d’identità o del passaporto per poter validamente firmare un’ICE. In Italia questo numero va indicato per poter firmare ogni tipo di richiesta di referendum.

  • Le firme (1 milione) devono provenire da una quarto dei paesi membri (attualmente 7 su 27). Il PE e Democracy International avevano proposto un quinto.

  • A differenza della proposta del PE sull’ICE non c’è un termine perentorio per l’applicazione di un’ICE, dopo essere stata favorevolmente accolta dalla Commissione.

Tutto sommato, le prospettive sono non troppo promettenti. A parte il rinvio dell’applicabilità concreta – le prime ICE potranno partire solo nel 2012 – l’ICE servirà per pubblicizzare intenti politici fortemente sentiti dalla cittadinanza europea, ma non per portare un quesito urgente al referendum europeo. Quindi a questo nuovo diritto europeo mancano ancora le punte per poter spronare gli organi comunitari di sentire la voce e di adeguarsi alla volontà dei cittadini.

Thomas Benedikter

(Illustrazioni più estese sulla democrazia diretta in Europa e su come democratizzare l’UE si trovano sulla pubblicazione „Più democrazia per l’Europa"



Source: http://www.paolomichelotto.it/blog/2011/01/08/le-nuove-norme-per-liniziativa-europea/
Categoria: Articoli vari | Aggiunto da: BrunoAprile (2011-01-28) | Autore: Bruno Aprile E W
Visualizzazioni: 631 | Voti: 0.0/0
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