La crisi politica attuale è da molti risolubile
attraverso il ricorso a nuove elezioni, ma la vera causa della situazione alla
quale si è pervenuti è il fatto che si sia ricorsi prima ad un legge
elettoraleche, non solo vedremo che è illegale , ma che non è riuscita neppure a
realizzare la fedeltà delle coalizioni.
La legge del Ministro Calderoni voleva creare una
coalizione vincente e una stabilità dei suoi membri perché debitori, per
interesse personale, a chi li aveva messi in lista. Il risultato è stato
fallimentare sia con il governo Prodi, sia con quello Berlusconi. Oggi si
vorrebbe sanare la situazione usando la stessa legge che ha fallito due volte,
che non piace agli elettori, che scoraggia chiunque al voto , che è stata
confezionata solo da una maggioranza ,e che è basata su evidenti illegalità.
L’attuale legge elettorale (n.270 del 2005) viola
l’art.3 del protocollo addizionale alla Convenzione dei Diritti per l’Uomo,
convenzione firmata anche dall’Italia, che contiene l’impegno a garantire la
libera espressione dell’opinione popolare sulla scelta del Corpo Legislativo.
L’attuale legge elettorale, negli art.10 e 14 che
regolano le modalità d’espressione del voto, non consente il diritto di scelta
da parte dell’elettore e quindi, secondo la Convenzione , l’esercizio della sovranità popolare,infatti ai vari candidati
può soltanto conferire la preferenza ad una lista , scelta e confezionata
preventivamente, nella quale ciò che conta è l’ordine nel quale sono disposti i
candidati.
Questi verranno dunque eletti non in forza del
giudizio espresso dagli elettori, ma sulla base del numero d’ordine loro
assegnato dai compilatori della lista.
E’ quindi la posizione che determina l’elezione ,e
non la libera scelta degli elettori.
Tutto questo viola l’art.1 della Costituzione che
individua nel popolo sovrano il soggetto che deve scegliere i suoi
rappresentanti legali. Senza questa scelta tutti i rappresentanti eletti in
modo diverso, devono considerarsi soggetti illegali.
E’ una spoliazione totale ed assoluta della
sovranità popolare sulla quale si fonda
la Repubblica, e l’impossibilità di costruire un Corpo legislativo
(deputati + senatori) costituito da persone ritenute meritevoli ed idonee ad
assumere il ruolo di rappresentante popolare.
Il concetto di sovranità infatti, non può essere
circoscritto ai soli eventuali leaders dei partiti, ma si realizza mediante la
piena attuazione dei concetti base di
uno Stato Democratico, ove l’elettore può, senza condizione, esprimere
l’adesione o il dissenso sulle persone chiamate ad amministrare e realizzare i
programmi enunciati.
La violazione
dunque si estende anche all’art. 10 della Costituzione, oltre al già citato
art.3 dei diritti dell’uomo ,in quanto i rappresentanti vengono designati e non eletti, non sono scelti, non è ammessa
su di loro opinione alcuna, e dunque non esiste libertà.
Poiché la comunità internazionale invia osservatori
in occasione di consultazioni elettorali in paesi nei quali si teme esistano
irregolarità sulla libera espressione del voto, dovrebbe risultare necessario
inviare tali osservatori anche in Italia, anche in fase di compilazione delle
liste.
Ma la mancanza di libertà si estende in Italia anche
nei confronti dell’elettore che intende esprimere il dissenso e la protesta verso l’attuale legge, in
quanto non può adire ad alcuna Autorità,né giudiziaria, né amministrativa, né
politica essendo riservato alle Camere ,
il giudizio sulla regolarità formale e sostanziale delle consultazioni
elettorali.Cioè il Corpo eletto, da controllare, si controlla da sé.
Inoltre poiché il giudizio sulla conformità alla
Costituzione di una legge è attribuito alla Corte Costituzionale, il cittadino
non può ricorrere per sollecitarne il giudizio ,e ne deriva paradossalmente che
l’Organo che custodisce la legalità costituzionale per l’elettore, non è
accessibile all’elettore.
Ma tra i requisiti minimi internazionali richiesti
per una regolare consultazione elettorale si esige anche la conoscenza , da
parte dell’elettore, delle norme contenute nelle legge elettorale, per
verificare che il suo voto sia utilizzato nel modo conforme alla sua
volontà.Questa conoscenza non è volutamente incoraggiata sia per l’obiettiva
difficoltà di comprendere l’italiano usato nel testo, sia perché oggi abbiamo
ben cinque diverse leggi elettorali, sia perché anche nell’elezione delle
Camere esistono due diverse leggi elettorali.
Oltre a quanto sopra detto , sono state introdotte
delle modifiche che hanno ulteriormente peggiorato la vecchia legge elettorale.
Questa consentiva all’elettore di disporre di due schede,
una per la quota maggioritaria e una per la quota proporzionale, mentre al
Senato disponeva di una sola scheda.
Nella quota maggioritaria, i voti venivano ripartiti
in base ai risultati delle coalizioni, mentre nella quota proporzionale i voti
venivano assegnati, con modalità diverse, ai partiti che avessero superato la
quota di sbarramento al 4%.
Nella nuova legge elettorale, attualmente in vigore,
sono stati aboliti i collegi uninominali. Cioè, come già detto, in pratica,
l'elettore, anziché votare direttamente su due schede separate il candidato
prescelto nel proprio collegio uninominale (parte maggioritaria) e la lista da
lui preferita, dalla quale eventualmente scegliere un candidato (parte
proporzionale), si limiterà a votare la lista stessa.
Le liste dei
candidati saranno immutabili e le graduatorie indicate direttamente dai partiti
stessi, anzi dalle segreterie ,con una sorta di complicatissimo e ignoto
sistema di favoritismi.
Inoltre è stato definito un premio di maggioranza,
il che vuol dire che viene garantito alla coalizione vincente un minimo di 340
seggi alla Camera dei
Deputati. Da notare che 12 seggi, assegnati alla circoscrizione
Esteri, sono contemplati a parte, come anche il seggio della Valle d'Aosta.
Per quanto concerne il Senato,
tale premio è invece garantito su base regionale, in modo da assicurare alla
coalizione vincente, in una determinata regione ,almeno il 55% dei seggi ad
essa assegnati. In Molise, in Valle d'Aosta e all'estero non ci sarà alcun
premio di maggioranza al Senato.
Questo significa che, per quanto riguarda la Camera,
se un elettore avesse votato per una lista non appartenente alla coalizione
vincente, vedrà assegnati i suoi voti a chi non voleva votare, forzosamente.
Nelle ultime elezioni molti comunisti, senza saperlo
, hanno votato Berlusconi.
Analogamente, ma in condizioni ancora peggiori,
avviene per il Senato, perché una regione che ha un numero di elettori
rilevante vedrà annullato il voto, se la coalizione vincente la supererà di
pochi voti, e quindi il Senato avrà eletti proporzionali ai vincenti, anche se
la somma nazionale dei voti considerati vincenti fosse inferiore a quella dei
legittimi voti degli oppositori.
Ma il peggio arriva con l’introduzione delle soglie
di sbarramento, perché per ottenere seggi alla Camera, ogni coalizione dovrà
ottenere almeno il 10% dei voti nazionali e, per quanto concerne i partiti, la
soglia minima corrisponderà al 4% se non coalizzati, o al 2% se facessero parte
di una coalizione.
Per il
riparto dei seggi all'interno di ogni coalizione, vengono contemplati solo i
voti di tutti i partiti che abbiano raggiunto tali soglie minime, con
l’eccezione del maggior partito anche se non ha superato il 2% dei voti
nazionali; al Senato le soglie, da superare a per regione, sono
rispettivamente: il 20%, l'8% e il 3%.
Questo vuol dire che cinque partiti, con un seguito
del 2%, coalizzandosi ,giusto nel momento delle lezioni per pure ragioni di
opportunità, possono avere seggi alla Camera per aver raggiunto il 10%, un
partito singolo deve avere un seguito del 4%, e per coalizzarsi almeno il 2%. Ma
se il maggior partito della coalizione non ha raggiunto il 2% dei voti
nazionali,nel riparto locale, può avere egualmente seggi alla Camera. Scusate
se si eccede in semplicità !!
A parte l’evidente complicazione di questa
metodologia, questa si presta oltre che a falsare totalmente la volontà
dell’elettorato, a coalizioni di comodo, trucchi, e brogli
Tuttavia tutti quei partiti che non raggiungono la
soglia di sbarramento verranno esclusi dalla Camera, ma non saranno esclusi i
seggi che complessivamente i loro elettori rappresenterebbero, il che vuol dire
che esisteranno seggi assegnati ad altri,magari di tendenze completamente
opposte , nonostante gli elettori avessero la volontà di eleggere persone
differenti.
La cosa paradossale è che questo meccanismo assurdo
viene giustificato con la volontà di assicurare la stabilità di governo al
paese.Una stabilità che dovrebbe essere garantita da persone, mai viste e
conosciute dagli elettori, eletti in parte dai voti dei loro partiti e in parte
dai voti di altri partiti anche avversi, avendo vinto coalizioni di comodo di
minuscoli partiti che ,o in seguito scompariranno, o saranno composti da
mercenari politici pronti a cambiare posizione, e con sistemi di elezioni
politiche diversi tra Camera e Senato, e poi con le eccezioni dei seggi
all’estero,con regioni che hanno il premio di maggioranza ed altre no, e con
seggi separati delle minoranze linguistiche con sistemi e metodi di
ripartizione ancora diversi dagli altri. E tutto questo la chiamerebbero
stabilità !!!
Infatti le liste delle minoranze linguistiche
riconosciute, coalizzate o non, potranno comunque accedere al riparto dei seggi
per la Camera dei Deputati ottenendo almeno il 20% dei voti nella
circoscrizione in cui concorrono. Per il Senato della Repubblica è stato
previsto che 6 dei 7 seggi spettanti al Trentino Alto Adige/Sud Tirolo siano
assegnati tramite collegi uninominali, quindi collegi nominali che in Italia
sono stati aboliti, e in altra parte dell’Italia no.
Un’altra novità è l’identificazione del Capo di una
Coalizione come Capo del Governo.
Infatti le coalizioni sono identificate dal nome del
loro capo. Il fine della legge è, infatti, quello di aggregare le coalizioni
prima del voto, e di indicare al Capo dello Stato la persona da nominare
Presidente del Consiglio, assieme alla maggioranza di governo che lo dovrà
sostenere. Tutto questo impedisce al Capo dello Stato la scelta del Capo del
Governo, e resta allora incomprensibile il giro di consultazioni del Quirinale
per designare una persona che, di fatto ,è già designata per legge.
Da quanto sopra è facile concludere che le elezioni
in Italia somigliano più ad una farsa che ad una cosa seria ,e che le leggi
varate da un Parlamento non rappresentativo, possono essere tranquillamente
disattese perché già illegali in partenza.
E’ dunque evidente che l’elettore, non ha alcun
interesse a prestarsi a questa commedia, sentendosi poi dire che il suo governo
è frutto della volontà del popolo, e non del truccato meccanismo elettorale, e
quindi si rifiuti di votare.
Un numero sempre più numeroso di cittadini reagisce
in questo modo a questa imposizione, se non altro per salvare la propria
dignità, e questa astensione crescente preoccupa sempre di più tutti i partiti,
anche se poi nulla fanno per trovare un rimedio democratico. L’astensionismo
misura di fatto il livello di distacco tra paese reale e paese politico e
distrugge la credibilità di qualsiasi governo in partenza.
Tuttavia l’astensionismo passivo non fa percentuale
di media di votanti e inoltre, purtroppo , il nostro sistema di attribuzione
legislativo non prevede nessun quorum di partecipazione, a differenza del
referendum ove il quorum è del 50% + 1 degli elettori.
Quindi ,anche se paradossalmente votassero tre
persone, ciò che uscirebbe dalle urne sarebbe considerata una valida
espressione della volontà popolare. Una cosa simile è avvenuta nelle ultime
elezioni ove il corpo elettorale ha dato un 25% di voti ai vincenti, con una
maggioranza di astenuti del 40%.
Quindi un governo che si regge su una minoranza
popolare.
Invece le schede bianche e nulle , incidono sulla
percentuale dei votanti, ma vengono ripartite, in un unico cumulo da
suddividere nel premio di maggioranza, quindi per assurdo ,votando scheda
bianca o nulla si favorisce il partito che potrebbe conquistare una
maggioranza, naturalmente ….fasulla.
Esiste tuttavia un metodo di astensione,suggerito e
applicato anche dal movimento di Beppe Grillo, che garantisce di essere inclusi
nella percentuale votante, ma consente di non far attribuire il proprio
non-voto a nessun partito.
È infatti facoltà dell'elettore
di recarsi al seggio e, una volta fatto vidimare il certificato
elettorale, avvalersi del diritto di rifiutare la scheda, assicurandosi di far
mettere a verbale tale opzione, come previsto dal d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361
art. 104.
E’ possibile inoltre allegare
in calce al verbale, una breve dichiarazione già pronta nella quale, se vuole,
l'elettore ha il diritto di esprimere le motivazioni del suo rifiuto
Tale sistema rende non attribuibile il voto,
in quanto la legge consente solo l'attribuzione delle schede contenute
nell'urna al momento dell'apertura della stessa, creando una discrepanza tra
percentuale votanti e voti attribuibili e di conseguenza un problema di
difficile, se non impossibile attribuzione di seggi; infatti in linea teorica,
se la quantità di schede rifiutate raggiungesse la quota di voti necessaria per
l'attribuzione di un seggio, tale seggio non potrebbe essere attribuito, e
comunque ,anche se si non si verificasse questo, la quantità di queste
astensioni farebbe notizia , con eventuali conseguenze possibili.
Tutto questo va detto solo a titolo
informativo per gli elettori che non volessero sottostare alla coercizione dei
partiti, interessati del resto solo a conquistare posizioni di potere e
relativi finanziamenti.
Questa iniziativa darebbe molta
visibilità alla protesta elettorale anche in campo internazionale e certamente
creerebbe meno caos di quello che da decenni creano i partiti con il loro
comportamento.
Del resto se vietando agli elettori di
fare le loro scelte si vuole creare a parte un paese partitico,non ci si
dovrebbe meravigliare se la parte del paese esclusa se ne crei uno nuovo. Non
vi pare ?
PS. Allego alla presente il testo dell’art.104 con il comma 5
relativo sottolineato.
Art. 104
1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o
alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non
fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico
che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono
puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire
2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio
elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a lire 4.000.000. 2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni
contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni
elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si
astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire
4.000.000. 3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni
dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi. 4. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la
trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di
candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la
consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire
quattro milioni. 5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di
inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire
4.000.000. 6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il
regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione
da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. 7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare
un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena
della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000. 8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto
elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
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